La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo Protocollo opzionale (A/RES/61/106) sono stati adottati il 13 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York e sono stati aperti alla firma il 30 marzo 2007. Ci sono stati 82 firmatari della Convenzione, 44 firmatari del Protocollo opzionale e 1 ratifica della Convenzione. Si tratta del numero più alto di firmatari nella storia di una Convenzione delle Nazioni Unite nel giorno della sua apertura. È il primo trattato completo sui diritti umani del XXI secolo ed è la prima convenzione sui diritti umani aperta alla firma delle organizzazioni di integrazione regionale. La Convenzione è entrata in vigore il 3 maggio 2008.
Il documento fa seguito a decenni di lavoro delle Nazioni Unite per cambiare l’atteggiamento e l’approccio nei confronti delle persone con disabilità. Essa porta a un nuovo livello il movimento che va dal considerare le persone con disabilità come “oggetti” di carità, cure mediche e protezione sociale al considerarle “soggetti” con diritti, in grado di rivendicare tali diritti e di prendere decisioni per la loro vita sulla base del loro consenso libero e informato, nonché di essere membri attivi della società.
La Convenzione è intesa come uno strumento per i diritti umani con un’esplicita dimensione di sviluppo sociale. Adotta un’ampia categorizzazione delle persone con disabilità e ribadisce che tutte le persone con qualsiasi tipo di disabilità devono godere di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Chiarisce e qualifica il modo in cui tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree in cui è necessario apportare adattamenti per consentire alle persone con disabilità di esercitare effettivamente i loro diritti e le aree in cui i loro diritti sono stati violati e in cui la protezione dei diritti deve essere rafforzata.
Principi guida della Convenzione
Sono otto i principi guida alla base della Convenzione e di ciascuno dei suoi articoli specifici:
- Rispetto della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e dell’indipendenza delle persone.
- Non discriminazione.
- Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.
- Rispetto per la differenza e accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità.
- Uguaglianza di opportunità.
- Accessibilità.
- Uguaglianza tra uomini e donne.
- Rispetto per le capacità evolutive dei bambini con disabilità e rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
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